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| Data aggiornamento | 12/10/2006 | | Tema e Legge: | aceto balsamico, Modena, IGP, Emilia Romagna/Decreto Ministeriale | | Legge: | Decreto Ministeriale | | Data | 03/08/2006 | | Titolo esteso | Modifica del decreto 18 novembre 2004 relativo alla denominazione Aceto Balsamico di Modena [...]. | | Pubblicata in: | (GU del 19 agosto 2006 n. 192) | | Testo: | L' indicazione geografica protetta "Aceto Balsamico di Modena" è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. L'"Aceto Balsamico di Modena", all'atto dell'immissione alconsumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:limpidezza: limpido e brillante; colore: bruno intenso; odore: caratteristico, persistente, intenso e delicato, gradevolmente acetico, con eventuali note legnose; sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole, caratteristico; densità a 20 °C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato; titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume;estratto secco netto minimo: 30 gr per litro; acidità totale minima: 6 per cento;anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l; ceneri: minimo 2,5 per mille;zuccheri riduttori: minimo 110 g/l .L'accertamento delle caratteristiche analitiche e organolettiche del prodotto e'effettuato su tutte le partite prima dell'immissione al consumo da un panel di assaggiatori sotto la responsabilità della struttura di controllo. La produzione dell'"Aceto Balsamico di Modena" deve essere effettuata nel territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio Emilia mediante l'impiego di mosti ottenuti da uve coltivate nella regione Emilia-Romagna. La designazione in etichetta della denominazione "Aceto Balsamico di Modena" deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta, fatta salva l'indicazione di ragioni sociali e marchi, purchè non inducano in inganno il consumatore. Alla denominazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva","superiore", "classico" e similari. E' tuttavia consentita la dizione "invecchiato" qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a tre anni in botti, barili o altri recipienti in legno.
| | Descrittori: |
aceto balsamico, Modena, IGP
, Emilia Romagna |
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