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| Data aggiornamento | 14/11/2003 | | Tema e Legge: | aceto, vino, ingredienti, frodi / Decreto Ministeriale 29-12-1987. | | Legge: | Decreto Ministeriale 29-12-1987. | | Data | 29/12/1986 | | Titolo esteso | Caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini. | | Pubblicata in: | (pubbl. in Gazz.Uff. n. 13 del 17 gennaio 1987). | | Testo: | IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visti gli arti. 23, lettere a) e p), e 41, primo comma, lettera b), del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 23 marzo 1965; Visto il D.M. 2 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984, che fissa le caratteristiche ed i limiti di alcune sostanze contenute nel vino e negli agri di vino-aceti; Visto il D.M. 27 mano 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1986, concernente le norme per la preparazione e la commercializzazione degli aceti; Ritenuto di dover modificare alcuni valori indicati nel predetto D.M. 2 luglio 1984;
Decreta:
1.1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di: 5 milligrammi di zinco per litro; 1 milligrammo di rame per litro; O,3 milligrammi di piombo per litro; 1 milligrammo di bromo inorganico per litro; 60 milligrammi di acido borico per litro; 70 milligrammi di sorbitolo per litro.
2.1. I vini di cui al precedente articolo devono avere: a)estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a: 14 grammi per litro per i vini bianchi; 15 grammi per litro per i vini rosati; 18 grammi per litro per i vini rossi; b) ceneri non inferiori a: 1 grammo per litro per i vini bianchi; 1,2 grammi per litro per i vini rosati; 1,5 grammi per litro per i vini rossi. 2. Il limite in estratto secco detratti gli zuccheri indicato dal precedente comma, lettera a), per i vini bianchi, non si applica ai vini bianchi dell'Oltrepò pavese provenienti dal vitigno Pinot per i quali tale limite è di grammi 13 per litro.
3. 1. I limiti previsti dagli artt. 1 e 2, calcolati in relazione alla quantità di vino base impiegata, si applicano anche ai vini speciali, ad eccezione dei limiti in estratto secco detratti gli zuccheri e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori: a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a: 13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati; 17 grammi per litro per i vini spumanti rossi 10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati, b) ceneri non inferiori a: 1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati; 1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico ad eccezione dei vini spumanti bianchi di qualità Prosecco, dei vini spumanti bianchi a denominazione di origine controllata Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e superiore Cartizze per i quali il valore è di 1 grammo per litro; 1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi; 0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.
4. 1. Il D.M. 2 luglio 1984 di cui alle premesse è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
| | Descrittori: |
aceto, vino, ingredienti, frodi
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