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Data aggiornamento14/11/2003
Tema e Legge:aceto, vino, ingredienti, frodi / Decreto Ministeriale 29-12-1987.
Legge: Decreto Ministeriale 29-12-1987.
Data29/12/1986
Titolo estesoCaratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini.
Pubblicata in:(pubbl. in Gazz.Uff. n. 13 del 17 gennaio 1987).
Testo:IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli arti. 23, lettere a) e p), e 41, primo comma, lettera b), del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 23 marzo 1965;
Visto il D.M. 2 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984, che fissa le caratteristiche ed i limiti di alcune sostanze contenute nel vino e negli agri di vino-aceti;
Visto il D.M. 27 mano 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1986, concernente le norme per la preparazione e la commercializzazione degli aceti;
Ritenuto di dover modificare alcuni valori indicati nel predetto D.M. 2 luglio 1984;

Decreta:

1.1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di:
5 milligrammi di zinco per litro;
1 milligrammo di rame per litro;
O,3 milligrammi di piombo per litro;
1 milligrammo di bromo inorganico per litro;
60 milligrammi di acido borico per litro;
70 milligrammi di sorbitolo per litro.

2.1. I vini di cui al precedente articolo devono avere:
a)estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a:
14 grammi per litro per i vini bianchi;
15 grammi per litro per i vini rosati;
18 grammi per litro per i vini rossi;
b) ceneri non inferiori a:
1 grammo per litro per i vini bianchi;
1,2 grammi per litro per i vini rosati;
1,5 grammi per litro per i vini rossi.
2. Il limite in estratto secco detratti gli zuccheri indicato dal precedente comma, lettera a), per i vini bianchi, non si applica ai vini bianchi dell'Oltrepò pavese provenienti dal vitigno Pinot per i quali tale limite è di grammi 13 per litro.

3. 1. I limiti previsti dagli artt. 1 e 2, calcolati in relazione alla quantità di vino base impiegata, si applicano anche ai vini speciali, ad eccezione dei limiti in estratto secco detratti gli zuccheri e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:
a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a:
13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
17 grammi per litro per i vini spumanti rossi
10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati,
b) ceneri non inferiori a:
1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico ad eccezione dei vini spumanti bianchi di qualità Prosecco, dei vini spumanti bianchi a denominazione di origine controllata Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e superiore Cartizze per i quali il valore è di 1 grammo per litro;
1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.

4. 1. Il D.M. 2 luglio 1984 di cui alle premesse è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Descrittori: aceto, vino, ingredienti, frodi